GREEN PASS: “NON TI CURAR DI LOR, MA GUARDA E PASSA”
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- Pubblicato Mercoledì, 28 Luglio 2021 10:19
di Francesco Mario Agnoli
Tanto appassionati quanto assurdi gli attuali termini del dibattito sulla coercibilità delle vaccinazioni anti-Covid, che, comunque, mettono in gioco, in bene o in male a seconda dei punti di vista, il diritto alla salute, e sul Green Pass, che, per quanto chez nous non ancora definito espressamente come “obbligatorio”, col fare dipendere dal suo possesso l’accesso a determinati luoghi incide su un altro diritto costituzionalmente garantito: la libertà di circolazione. Difatti, se ci si ferma alle questioni di principio, alle norme astratte, la soluzione di ogni questione al riguardo trova già pronto un percorso obbligato, una direzione ben precisa nella Costituzione senza necessità di sollecitare a conferma l’opinione di illustri giuristi. In materia sanitaria l’art. 32 autorizza interventi coercitivi a tutela della salute pubblica e individuale purché disposti con legge (“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”). A sua volta l’art. 16 consente che la legge stabilisca in via generale limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o di sicurezza.
Come quasi sempre nelle questioni di diritto – un complesso di regole intimamente connesse alla realtà della vita quotidiana –, occorre scendere dall’astratto al concreto (“Da mihi factum, dabo tibi jus” sintetizzavano gli Antichi). Il che comporta la necessità di previamente accertare se la situazione sanitaria del contesto nazionale (o, eventualmente, di quello più ristretto preso in considerazione) sia, di fatto, caratterizzata dalla presenza di patologie gravemente incidenti sulla salute collettiva e individuale e, in contemporanea, di medicamenti (nella fattispecie vaccini) in grado di contrastarle. Ugualmente se questa situazione sanitaria presenti caratteristiche tali da poter trarre giovamento dalla imposizione di limiti alla libertà di circolazione.
Partiamo dalla coercibilità delle vaccinazioni. Una questione che, dovendo avere ad oggetto ogni singola sostanza da iniettare, ha, in fatto, natura molto specifica e, in quanto tale, può trovare risposta non nei precedenti riguardanti altri vaccini e altre patologie (vaiolo, morbillo, pertosse ecc.), ma esclusivamente nella specifica patologia da prevenire o contrastare, negli studi e nelle sperimentazioni che ne hanno consentito il varo, nei controlli effettuati dalle autorità a ciò delegate secondo le modalità e formalità prescritte, nella sua composizione, nel suo modus operandi. E, ovviamente, sugli effetti, positivi o negativi, via via riscontrabili.
Difatti, come si è appena detto, l’art. 32 della Costituzione consente il trattamento sanitario obbligatorio, ma solo in presenza di uno stato di necessità, la cui ricorrenza deve essere accertata in via di fatto, in conformità all’insegnamento della Corte costituzionale, che ritiene il trattamento coercibile anche quando si tratti di preservare “lo stato di salute degli altri” (diciamo di quella collettività oggi continuamente tirata in ballo) a condizione però che non incida negativamente sulla salute degli obbligati se non, eventualmente, per quelle conseguenze che, alla luce dell’esperienza medica pregressa, appaiono “normali”, ma comunque tollerabili, con previsione, ai sensi della legge n. 210/1992 di un’equa indennità in favore del danneggiato per l’ipotesi, da considerare comunque improbabile e remota (se così non fosse il trattamento non potrebbe essere imposto), di un danno ulteriore (Corte cost. n. 258/1994 e n. 5/2018).
Si è detto che con queste sentenze la Corte ha posto l’esigenza di un bilanciamento fra vantaggi e svantaggi e a questa linea si attengono i governi e i loro comitati “tecnico-scientifici” quando, pur ammettendo la ricorrenza di effetti collaterali negativi delle vaccinazioni, affermano che comunque i vantaggi restano superiori agli svantaggi. A parte il fatto che l’esperienza dimostra come nell’attuale pandemia tale assunto possa risultare prossimo al vero per i soggetti più anziani, ma non per i più giovani, per i quali il contagio da Covid risulta sostanzialmente innocuo, la Corte richiede anche qualcosa di almeno in parte diverso e cioè la valutazione con “la maggiore precisione possibile” delle “complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione”. Complicanze riguardanti – si badi – non o non solo la collettività – ma anche e anzitutto i singoli individui, sicché al limite si potrebbe arrivare a sostenere l’impossibilità dell’obbligo vaccinale qualora si riscontrasse non solo la certezza, ma un’elevata probabilità di morte o di gravi infermità anche per un’infima percentuale di vaccinati (al limite di uno solo).
Tralasciando i casi di scuola, sempre estremi, resta il fatto che oggi come oggi, come dimostra la grande diversità di opinioni fra i cultori della scienza medica (poco importa che governo e mass-media abbiano deciso di dare massimo risalto alle opinioni pro-vaccino e minimo a quelle contrarie nonostante che fra i contrari e i dubbiosi vi siano personalità di primo piano come il premio Nobel Luc Montagner), non è possibile escludere il rischio, soprattutto per alcune fasce di età e sul medio e lungo periodo, di complicanze anche gravi. Rischi sempre presenti in materia sanitaria, ma tanto più per sostanze che, in base alle regole esistenti e mai modificate, sono ancora e fino a dicembre 2023 in fase di sperimentazione e il cui utilizzo è stato consentito dalle istituzioni sanitarie europee e nazionali (EMA ed AIFA) soltanto in via provvisoria sulla base dell’emergenza pandemica e dell’inesistenza di terapie alternative (per altro, a quanto pare, non vera o non più vera) e negli Stati Uniti in via di emergenza.
Senza dubbio un “fatto” costituito da molteplici aspetti tecnici e appunto per questo, se fossi stato chiamato ad occuparmene in giudizio, avrei ritenuto indispensabile al suo accertamento la collaborazione di un consulente tecnico, da scegliere, a garanzia di una constatazione obiettiva, fra i pochi medici rimasti estranei a polemiche televisive che hanno inferto un duro colpo alla credibilità della nostra scienza medica. Magari uno straniero.
Quanto al Green pass, data l’autorevolezza del giurista che l’ha avanzata, sembra opportuno dedicare, in premessa, qualche parola all’opinione che il Green pass non comporti un obbligo generalizzato e rientri nella categoria dei “requisiti o idoneità”, assimilabile, quindi, alla patente di guida in quanto, come questa è richiesta per potere guidare un’auto in un luogo pubblico o aperto al pubblico, occorre la certificazione “verde” per potere frequentare cinema, teatri, ristoranti al chiuso ecc. Tralasciando ulteriori approfondimenti da rivista giuridica, basterà osservare in contrario che il Green pass comporta evidenti limitazioni al diritto di libera circolazione, costituzionalmente garantito, il che non avviene con la patente di guida, perché chi non la possiede resta comunque libero di spostarsi e di raggiungere qualunque località con altri mezzi oppure a piedi.
Sbarazzata la strada da questa comunque importante obiezione è evidente che nei confronti dell’obbligatorietà della certificazione valgono le considerazioni svolte per i vaccini se, come si fa da più parti, la si considera uno strumento destinato ad introdurre di fatto, per vie surrettizie, l’obbligo della vaccinazione. Tuttavia il Green pass può avere una valida giustificazione propria, quale strumento finalizzato ad evitare la presenza di soggetti potenzialmente portatori del virus in ambienti nei quali potrebbero trasmettere ad altri il contagio. Ovviamente anche in questo caso la limitazione al diritto di libera circolazione, costituzionalmente garantito anche per i non vaccinati, oltre ad esigere la massima limitazione, nel tempo e nello spazio, delle limitazioni, ha come primo presupposto di legittimità un dato di fatto, cioè l’accertata e indiscutibile non contagiosità dei detentori del “Pass”, in particolare dei vaccinati. Su questo presupposto di legittimità i dati, a dispetto dell’ottimismo ufficiale, sono ancora più traballanti di quelli sui limiti di efficacia dei vaccini. A conferma dei dubbi avanzati fin dall’inizio sono sempre più numerosi i casi di trasmissione del contagio fra vaccinati (da ultimo un migliaio di contagiati al Verknipt di Utrecht del 3-4 luglio), sicché anche chi all’obiezione replica con ipotesi sul maggiore o minor grado di contagiosità di vaccinati e non vaccinati e sulla gravità del contagio non può negare (e in effetti per lo più non nega, preferendo sorvolare) la possibilità di trasmissione da parte del vaccinato.
Infine, a proposito di chi vorrebbe approfittare di Covid e Green pass per incidere su un altro diritto costituzionale: quello al lavoro, e del parroco che pretende di escludere dalla Messa i non vaccinati, meglio attenersi, nel 700° anniversario della sua morte, all’insegnamento di Dante: “Non ti curar di lor, ma guarda e passa”.
Francesco Mario Agnoli (Presidente On. Agg.di Cassazione)
(categoria a rischio, vaccinato con due dosi Pfizer)
Fonte: Domus Europa del 26 luglio 2021