Il testo di legge in materia di aborto che ha ricevuto la firma del governatore dell’Alabama Kay Ivey, e la cui entrata in vigore è prevista tra sei mesi, riporta il seguente titolo: “Legge dell’Alabama per la tutela della vita umana”. Il titolo corrisponde al contenuto della legge? In altri termini: si tratta di una legge giusta, posta a tutela della vita del nascituro, o ingiusta? La risposta è la seguente: questa legge è intrinsecamente ingiusta, seppur sia una proposta meno ingiusta rispetto alla legge tuttora vigente in Alabama e rispetto ad altre leggi sull’aborto. Per provarlo andiamo ad esaminare per sommi capi l’articolato di legge (https://legiscan.com/AL/text/HB314/id/1980843).
Il cuore della proposta è la sezione 4: “Abortire è consentito se un medico curante con licenza in Alabama stabilisce che è necessario abortire per prevenire gravi rischi per la salute della madre del nascituro”. Inoltre nella sezione 3 si afferma che è legittimo abortire “quando il nascituro ha un’anomalia letale” per la sua stessa sopravvivenza. Infine è legittimo l’aborto se la donna, affetta da una grave patologia mentale, è a rischio suicidio oppure rischia di ricorrere all’aborto clandestino (sezione 3).
Ricordiamo che non è mai moralmente lecito abortire, ossia volere la soppressione di un nascituro innocente. Non è mai permesso nemmeno perseguendo il fine buono di tutelare la salute o la vita della madre. Dunque, dato che questo disegno di legge legittima l’aborto e dato che mai si può legittimare il male, ne consegue che tale disegno di legge è intrinsecamente ingiusto.
Qualche altra considerazione in merito all’articolato di legge. Cosa si intende per “gravi rischi per la salute della madre”? La sezione 3 ne offre una interpretazione autentica: si tratta di un serio pericolo di “danno fisico sostanziale di una importante funzione corporea”. Dunque la prima valutazione che dovrà fare il medico e, se si va a processo, il giudice riguarda la probabilità che si verifichi il danno: il rischio deve essere serio, quindi elevato. La seconda valutazione deve riguardare la rilevanza del danno che come abbiamo visto deve essere sostanziale e deve riguardare una funzione corporea importante. I rischi possono essere generati dalla gravidanza oppure no, quindi da patologie indipendenti dalla gravidanza e, per ipotesi, già in essere al momento in cui la donna scopre di aspettare un bambino.
Ora, in merito alla doppia valutazione di cui sopra - grado di rischio e grado di lesività - la valutazione è soggetta ad ampia discrezionalità ed è facile sfociare nell’arbitrarietà. Ad esempio, qualsiasi stress di un certo rilievo a carico di qualsiasi organo o apparato, generato dalla gravidanza, potrebbe essere motivo legittimo per abortire. Parimenti, un rischio di abortire spontaneamente potrebbe indurre la donna a richiedere legittimamente l’aborto. A maggior ragione se la donna è già affetta da una patologia importante: tumore, malattie cardiovascolari, etc. Dunque, una normativa che i media hanno venduto come estremamente restrittiva potrebbe, al momento della sua attuazione concreta e soprattutto nelle mani di giudici liberali, diventare sensibilmente permissiva.
Come accennato, anche la donna con documentata patologia psichiatrica di natura grave potrebbe essere sottoposta ad aborto se c’è il rischio che si tolga la vita oppure che ricorra all’aborto clandestino. Oltre all’arbitrarietà nella decisione di stabilire la gravità di una patologia psichiatrica, questa indicazione normativa rischia di legittimare l’aborto per tutte le donne disturbate, al di là del fatto che la gravidanza le spinga o meno a cercare la morte. In altre parole, nella prospettiva della legge ogni aborto su donna mentalmente fragile potrebbe essere legittimato, perché, per ipotesi, nessuna è assolutamente esente dal rischio di togliersi la vita o di ricorrere all’aborto clandestino proprio perché mentalmente disturbata.
La sezione 5 poi disciplina quanto segue: “Nessuna donna su cui un aborto viene eseguito o su cui viene tentato di essere eseguito deve essere penalmente o civilmente responsabile”. Due note. La prima: se il medico che compie l’aborto al di fuori dei casi legittimati finisce in carcere, in quanto esecutore materiale, per logica anche il mandante, cioè la donna, dovrebbe essere punita, tenuto conto altresì del principio di equità: perché punire la madre infanticida e non la madre che ricorre all’aborto? Sarà poi il giudice che doverosamente, come per tutti gli altri casi di omicidio, dovrà adeguare la sanzione all’oggettiva responsabilità della donna e dunque alle condizioni psicologiche che l’hanno condotta a questa scelta, tenendo quindi conto delle eventuali pressioni della famiglia, del padre, dello stato di indigenza, della paura di perdere il posto di lavoro, etc.
Seconda nota: la donna che, non potendo abortire secondo i requisiti di legge, compra su Internet o da un farmacista compiacente una pillola abortiva e poi la ingerisce deve essere sanzionata? Difficile rispondere con certezza. Si potrebbe così interpretare il testo di legge: come soggetto passivo su cui è avvenuta la pratica abortiva la donna è esente da sanzione, come soggetto attivo che ha procurato l’aborto invece sarebbe penalmente perseguibile e dunque, in conclusione, meriterebbe di essere sanzionata. Starà tutto all’interpretazione dei giudici.
Un’ultima annotazione. L’aborto procurato per stato di necessità dettato dall’intento di salvare la vita della madre non dovrebbe essere legittimato, come invece ha fatto il presente disegno di legge, ma meramente tollerato. In altri termini: una cosa è assegnare un diritto di abortire in stato di necessità, un’altra è decidere di non punire perché il carcere sarebbe sì adeguato al tipo di illecito, ossia al valore del bene leso (vita), ma non adeguato al grado di responsabilità proprio di una persona che ha agito stretta da necessità, cioè in pericolo di vita.
Nonostante questa norma sia intrinsecamente ingiusta, ciò non toglie che tale disegno di legge segna oggettivamente il passaggio da una normativa ingiusta a una normativa meno ingiusta. Il giudizio sulla legge quindi rimane negativo, invece il giudizio sul processo in corso in Alabama è positivo perché passare dal pessimo al peggio è un miglioramento, attuato per il tramite di azioni moralmente riprovevoli e dunque condannabili, ma è comunque un oggettivo miglioramento. Inoltre questa proposta probabilmente innescherà alcuni effetti positivi: un eventuale effetto emulativo in riferimento ad altri Stati (nella speranza però che l’emulazione percorra soluzioni moralmente lecite), una possibile revisione del quadro nazionale sulla tematica abortiva con il concorso della Corte Suprema, un rinvigorimento delle energie del fronte pro life, eccetera.