L’ITALIA È ANCORA UNA REPUBBLICA PARLAMENTARE?

di Gianfranco Amato

La sentenza della Corte costituzionale ha demolito uno degli ultimi “paletti” della Legge 40/2004: il divieto della procreazione medicalmente assistita eterologa. Questa pronuncia pone, innanzitutto, un problema di politica legislativa, se si considera che nei dieci anni di vigenza della Legge 40, questa ha subito più di trenta interventi della magistratura che ne hanno radicalmente modificato la stessa ratio. Il risultato di questi interventi ha capovolto la prospettiva antropologica che aveva ispirato la legge approvata dalle Camere. E qui si pone un inquietante interrogativo su quale sia l’organo istituzionale deputato a legiferare nel nostro Paese: il Parlamento democraticamente eletto o la Corte costituzionale? In gioco, come si vede, vi è lo stesso concetto di democrazia.
Nel merito della vicenda, la disposizione normativa dichiarata incostituzionale, aveva, in realtà, due funzioni importanti. Primo, salvaguardava il diritto del nascituro a conoscere le proprie origini, al fine di tutelarne l’identità personale, oltre che garantirne la tutela sanitaria e sociale. Secondo, evitava il lucroso commercio di gameti che va sotto il falso nome di donazione ed il conseguente squallido sfruttamento delle donne. I cosiddetti “paletti” della Legge 40 avevano, in realtà, il merito di porre un freno alla moltiplicazione delle figure genitoriali con le conseguenti ripercussioni negative sull’identificazione bio-psichica del nascituro e sulla stabilità del legame di coppia. La responsabilità procreativa della coppia uomo-donna è la migliore risposta alla protezione familiare e sociale, quale condizione della stabilità del nascituro.

Non tiene, poi, l’obiezione secondo cui occorreva porre fine al fenomeno del cosiddetto “turismo procreativo”, ovvero il fatto che alcuni nostri concittadini fossero costretti a recarsi all’estero per ricorrere alla fecondazione eterologa. Non convince, innanzitutto, il principio: il fatto che alcuni italiani si rechino all’estero per svolgere attività illecite, non significa che tali attività debbano diventare lecite in Italia, per evitare la trasferta a quei cittadini. Un’attività che il nostro ordinamento giuridico considera illecita deve rimanere tale, indipendentemente dal fatto che in altri Paesi sia considerata perfettamente lecita. A prescindere da tale doverosa premessa, resta il fatto che l’insistenza ad allinearsi ad altri Paesi nel campo specifico della fecondazione eterologa, appare del tutto fuorviante e strumentale. Questa pretesa, infatti, da un lato ha l’effetto di instaurare un dominio della tecnica capace di prevalere sull’origine e sul destino della persona umana, mentre dall’altro lato – con il pretesto della parificazione di tutte le coppie – intende in realtà aprire la strada al primato del cosiddetto “diritto al figlio” ad ogni costo, un diritto che in realtà non esiste e che, anzi, costituisce un capovolgimento di quei principi costituzionali che antepongono la tutela giuridica del nascituro alla soggettività del desiderio. Tra il capriccio dell’adulto e la tutela giuridica del nascituro, è sempre quest’ultima a dover prevalere. Quantomeno in una società che pretende di definirsi civile.

Pubblicato in: CulturaCattolica.it del 10 aprile 2014

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