La Cassazione e la rivoluzione culturale

di Elisabetta Bortoletto e Patrizia Fermani

Il Presidente Luccioli lo aveva annunciato in un’intervista rilasciata a ridosso della sentenza che avrebbe portato alla morte di Eluana: un nuovo orizzonte normativo si andava delineando attraverso gli interventi della corte di cassazione. Come dire: la loi c’est moi. Ma non solo. Si intuiva, dalle parole del presidente della prima sezione della cassazione civile, che anche di un rinnovamento culturale si sarebbe trattato, capace di spazzare via i vecchi pregiudizi di una società obsoleta.

E rivoluzione è stata, con pochi fendenti ben assestati all’ordinamento e al senso comune.

Le tappe salienti di questo putsch in via giudiziaria si sono succedute puntualmente a partire dal caso Englaro, passando per la proposta eugenetica implicita nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno provocato dalla nascita di un bambino down, fino alla recente consacrazione, come luogo di sicuro valore educativo, della cosiddetta famiglia "omogenitoriale". Peccato che in tutti questi casi l’ideologia non sia mai riuscita a trovare idonee stampelle né nella logica giuridica né in quella comune.

 

Nel primo caso è stata autorizzata, come è noto, la soppressione di un essere umano sul falso presupposto di un consenso ipotetico non ammesso dalla legge. Nel secondo è stato identificato il valore della vita umana con quello della vita "utile", secondo il medesimo criterio adottato notoriamente dagli addetti allo smistamento dei prigionieri nei campi di sterminio. Nell'ultimo, si è predicato in poche battute l’annientamento della famiglia naturale attraverso la sua assimilazione alla convivenza omosessuale.

Il comune denominatore delle soluzioni adottate dal nostro giudice è l’attacco alla vita, sia nel suo valore individuale o oggettivo, sia nella sua possibilità di svilupparsi secondo natura, in un delirio di onnipotenza che certo non mancherà di manifestarsi ancora in forme inaspettate. Un attacco condotto attraverso l’abuso giuridico, la cui carica eversiva è stata inspiegabilmente sottovalutata non soltanto da una opinione pubblica distratta e mediaticamente fuorviata, ma anche da quanti avrebbero dovuto avere gli strumenti per comprenderne la portata e denunciarne gli esiti prevedibili. Primi tra tutti i giuristi, in fondo. Infatti, poichè l’abuso del diritto è stato spesso mimetizzato nelle pieghe di chilometriche motivazioni defatiganti e artatamente ridondanti, elusive e contraddittorie, alcuni commentatori sono caduti nella rete e si sono attardati a baloccarsi, come nel mito di Atalanta, con falsi problemi interpretativi. In altri si accasava indisturbata l’idea, non proprio vigorosa, che "così va il mondo" e che quella "è ormai la piega ineluttabile" presa dal custode della legge, che di questa si è fatto, evidentemente, despota assoluto.

Ora, l’ultimo approdo cui è pervenuta la prima Sezione non ha richiesto la manipolazione di particolari istituti giuridici. Affermato ellitticamente che quello offerto da una coppia di omosessuali è un ambiente educativo di tutto rispetto, in mancanza di dati scientifici e di esperienze in contrario, l’adottabilità dei bambini da parte di omosessuali non dovrebbe più incontrare ostacoli. E se i giochi non sembravano affatto chiusi su una questione messa sul tappeto dall’arroganza insensata di pochi, una carta pesante viene ora calata in suo favore nel momento strategicamente più propizio.

Ancora una volta l’intento del giudice va oltre le finalità assegnate alla sua funzione. E, ancora una volta, esso si realizza attraverso l’arbitrarietà dei criteri utilizzati per costruire l’enunciato. Così, si afferma che in mancanza di riscontri "scientifici" che dimostrino il contrario, non può essere considerato come diseducativo per un bambino crescere con una coppia di omosessuali.

Quindi, in una materia come quella della volontaria giurisdizione, dove il giudice è chiamato a decidere secondo il proprio prudente apprezzamento, cioè con un margine di discrezionalità che mira ad assicurare al suo provvedimento la maggiore aderenza possibile al caso concreto, avviene qui, paradossalmente, che proprio il giudice si debba spogliare (secondo la Cassazione) di quella prerogativa, per affidare al tecnico, che fornisce dati "scientificamente" probanti, ogni criterio di giudizio. Il che significa sostituire idealmente alla propria decisione quella del Ctu. E tutto ciò con riferimento agli aspetti di carattere morale e spirituale della formazione umana, che sono irriducibili, per definizione, in schemi matematici: non si misura certamente la dannosità o meno di un ambiente educativo come si misura quella, ad esempio, di un'apparecchiatura radiologica.

Non solo: anche qualora fosse consentito al giudice sostituire al proprio prudente apprezzamento un parere tecnico in una simile materia, risulterebbe comunque del tutto erronea la regola di giudizio adottata nella pronuncia de qua, e mutuata da quello che la legge processuale prevede per la sentenza di proscioglimento, vale a dire l'assimilazione della mancata prova positiva alla prova negativa. Secondo la Cassazione, infatti, la mancanza di rilievi statistici a sostegno della nocività dell'ambiente omosessuale per l'educazione del bambino (così come addotto dal ricorrente), si rovescia automaticamente nella certezza che quell'ambiente sia adeguato al suo sviluppo. Ma è evidente che, nella realtà, la mancata prova scientifica di un fatto non equivale per nulla alla certezza che quel fatto non esista. Ed è facile osservare che la Cassazione, dopo avere imputato al ricorrente il "pre-giudizio negativo" verso l’affidamento del minore alla coppia omosessuale, propone il proprio pre-giudizio positivo, specularmente privo anch’esso di quel sostegno “scientifico” richiesto per il primo.

Insomma, tra falsi sillogismi e falsi criteri decisori, si detta un’agenda politica e un indirizzo culturale, non importa -anzi meglio- se in spregio alla realtà delle cose umane e del senso comune, che in questo caso coincide ancora col buon senso. Per non parlare ovviamente dell’ordinamento vigente, che di certo non può condizionare i giudici della prima Sezione.

Intanto, visto che il giudizio su ciò che è bene o male viene stabilito in via sperimentale e spetta all'esperto di statistica, in mancanza di studi adeguati sugli effetti del cannibalismo sarà utile adottare qualche precauzione.


Pubblicato su “Famiglia Domani n. 1 / 2013”

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