RICORSO AL TAR CONTRO IL DECRETO DELLA REGIONE LAZIO CHE LIMITA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA
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- Pubblicato Sabato, 26 Luglio 2014 17:07
COMUNICATO STAMPA
I Giuristi per la Vita e l’associazione Pro Vita Onlus (editrice della rivista Notizie Pro Vita) hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio il decreto del Presidente della Regione Lazio, emesso in qualità di Commissario ad acta, n. U00152/2014 del 12 maggio 2014, pubblicato sul B.U.R. il 22 maggio 2014, nella parte relativa alle “Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori familiari” (allegato 1), in cui si dispone quanto segue: «In merito all'esercizio dell'obiezione di coscienza fra i medici ginecologi (...) si ribadisce come questa riguardi l'attività degli operatori impegnati esclusivamente nel
trattamento dell'interruzione volontaria di gravidanza, di seguito denominata IVG. Al riguardo, si sottolinea che il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare IVG. Per analogo motivo, il personale operante nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D. (lntra Uterine Devices)».
Tra le varie violazioni di legge contestate nel ricorso vi sono quelle dell’art. 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo; dell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; dell’art. 10 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; degli artt. 2, 3, 19, 21, 32, 33, 41 della Costituzione italiana; degli artt. 1, 2, 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; degli artt. 1, 13 e 14 della legge 24 febbraio 2004, n. 40; dell’art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; degli artt. 1, 4, 5, 8, 12 e 14 della legge 22 maggio 1978, n. 194; degli artt. 2, 4, 13, 22 e 68 del codice deontologico del medico.
Allo stesso Tribunale Amministrativo Regionale è stata presentata istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
IL PRESIDENTE DEI GIURISTI PER LA VITA
(Avv. Gianfranco Amato)
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