IN DIFESA DEI DIRITTI DEGLI EMBRIONI
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- Pubblicato Giovedì, 17 Ottobre 2013 01:08
di Gianfranco Amato
Pende davanti alla Corte Costituzionale un giudizio di costituzionalità della Legge 40, instaurato a seguito dell’ordinanza n.166/2012 del Tribunale di Firenze, al quale si è rivolta una coppia che, dopo essere ricorsa al Centro di fecondazione assistita “Demetra” S.r.l., ha chiesto che venisse accertata la piena validità ed efficacia della revoca del consenso al trasferimento in utero degli embrioni soprannumerari malati o non biopsabili, nonché il diritto di poter utilizzare gli embrioni soprannumerari per fini di ricerca scientifica e biomedica.
Si tratta dell’ennesimo assalto, per via giudiziaria, ai divieti posti dalla nota legge sulla procreazione medicalmente assistita. Questa volta, però, un piccolo particolare rende il caso inedito: gli embrioni sono tutti vivi e, secondo quanto dispone la stessa Legge 40, soggetti di diritti. Per la prima volta, infatti, si è difronte ad una controversia legale sulla delicata materia, dopo la produzione degli embrioni, e quando, come si è detto, essi sono ancora in vita. In effetti, in tutte le cause precedentemente instaurate, la domanda e la contestazione, sotto diversi profili, della legittimità costituzionale della Legge 40 del 2004, sono sempre state proposte da coppie che non avevano ancora prodotto gli embrioni, e che chiedevano di produrli in numero superiore a tre (domanda oggetto, ad esempio, della sentenza n. 151 del 2009 della Corte Costituzionale), oppure mediante ricorso a tecniche di fecondazione eterologa. Nel caso dell’ordinanza n.166/2012 del Tribunale di Firenze, oggetto del giudizio della Corte Costituzionale, si è, quindi, di fronte ad un evidente conflitto di interessi tra i genitori ed il concepito.
È per questo motivo che, lo scorso 4 ottobre 2013, l’associazione Giuristi per la Vita, che ho l’onore di presiedere, ha inoltrato al Presidente della Corte Costituzionale, un’istanza per la nomina di un curatore speciale degli embrioni coinvolti nel giudizio dell’ordinanza n.166/2012, al fine di garantire il sacrosanto principio sancito dal dettato dell’art. 111, secondo comma, Cost., il quale impone che ogni processo si debba svolgere «nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Visto che si discute della loro soppressione, gli embrioni hanno diritto ad una piena tutela della propria posizione giuridica, atteso, peraltro, lo status riconosciutogli dalla vigente normativa in materia. L’articolo 1, primo comma, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, infatti, recita espressamente: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». L’ultimo passo del comma citato manifesta con assoluta chiarezza la volontà del legislatore: quella di considerare il concepito un soggetto, in quanto coinvolto nelle procedure di procreazione medicalmente assistita, e di riconoscergli dei diritti, non una generica tutela. Detti diritti, infatti, devono essere assicurati anche al concepito (così come agli altri soggetti coinvolti), espressione, quest’ultima, che fa evidente riferimento a mezzi giuridicamente efficaci per permettere ai soggetti di far valere i diritti loro riconosciuti.
LA RISPOSTA DEL DIRETTORE DI AVVENIRE ALLA LETTERA DEI GpV
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- Pubblicato Mercoledì, 21 Agosto 2013 22:09
Condivido la sostanza delle sue osservazioni, gentile avvocato Amato. Non la disapprovazione del lavoro, niente affatto concluso, dei parlamentari di diversi partiti che – come i 26 della famosa lettera a me indirizzata che si può consultare su www.avvenire.it – si sono impegnati a correggere quel testo di legge. Ma questo, da lettore attento, lo sa già. Il ddl sull’omofobia costruito dai relatori Scalfarotto (Pd) e Leone (Pdl) non mi convince e abbiamo spiegato più volte perché un simile progetto minacci di generare più problemi di quanti si proponga di risolvere. La questione della libertà di parola e di opinione è però, a mio avviso, assolutamente decisiva. È la cartina al tornasole delle vere intenzioni dei politici e delle lobby che vogliono imporre questa normativa penale.
Leggi qui la pagina di Avvenire con la lettera al Direttore
LETTERA APERTA DEI GIURISTI PER LA VITA AL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO "AVVENIRE"
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- Pubblicato Mercoledì, 14 Agosto 2013 00:27
Roma, 13 agosto 2013
Al Direttore di Avvenire
Dr. Marco Tarquinio
Egregio Direttore,
i ventisei parlamentari che si sono rivolti al Suo giornale per illustrare l’asserito lavoro di miglioramento del disegno di legge Scalfarotto, premettono le proprie credenziali di “cattolicità” sul presupposto che questa dicitura costituisca, comunque, una garanzia sostanziale, laddove – e non occorre spiegarlo – dovrebbero essere i contenuti a giustificare la qualificazione e non viceversa.
Ma al di là delle autocertificazioni, a sfavore delle quali parlano carriere e scelte politiche, persino stili di vita di alcuni di loro, è sconcertante la manifesta inconsapevolezza che essi manifestano rispetto alla materia di cui si stanno occupando. Vantano, infatti, di avere suggerito correttivi capaci di comporre esigenze diverse, come se si trattasse di una delle tante materie suscettibili di un qualunque compromesso politico, più o meno innocuo (per esempio le nuove discipline dei regolamenti condominiali, oppure quelle sull’orario di lavoro). Sembrano non avere chiara l’idea che quella che si tenta di introdurre, nella distrazione estiva generale, è una legge penale, quella in cui si esprimono in massima misura le esigenze di tutela di tutta la società da un lato, il potere punitivo dello Stato e la correlativa necessaria garanzia della libertà individuale dall’altro.
Come è noto, la legge penale individua, infatti, i valori fondamentali e irrinunciabili di una collettività, e li protegge da comportamenti lesivi che possano comprometterne la stabilità. Essi sono la vita, l’onore, la libertà individuale nei limiti consentiti dall’ordinamento, la proprietà, l’incolumità personale, il corretto funzionamento delle istituzioni ecc. L’interesse in gioco è un interesse pubblico, perciò collettivo e riconosciuto come tale. Chiunque, in quanto titolare di uno dei valori protetti, viene quindi tutelato attraverso la punizione del comportamento che di volta in volta li vada a ledere.
Il disegno di legge Scalfarotto non ha alcun fondamento giuridico, perché si basa sul presupposto – inesistente – di una presunta situazione di minorata difesa dei soggetti omosessuali che, come qualunque altro soggetto, ovviamente godono, in quanto cittadini, della tutela penale generale.
OMOFOBIA, UN DIBATTITO INQUIETANTE
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- Pubblicato Sabato, 10 Agosto 2013 08:48
di Gianfranco Amato
Per la Corte di Cassazione ai lavori preparatori di una legge può attribuirsi, seppure in via sussidiaria, un valore ai fini interpretativi. Più precisamente, quando l’interpretazione letterale dia luogo ad incertezze o dubbi riguardanti la costituzionalità, la ricerca della mens legis anche attraverso i lavori preparatori può avere un certo peso.
Per questo è sempre interessante seguire l’iter legislativo che porta all’approvazione di una norma. E nel caso del disegno di legge per contrastare l’omofobia e la transfobia, ciò appare più che mai importante.
Ecco perché è utile riscostruire quanto avvenuto nella notte del 5 agosto 2013 durante la seduta notturna svoltasi presso la Camera dei Deputati, attraverso i singoli interventi di tutti i parlamentari che hanno partecipato alla discussione.
DISEGNO DI LEGGE ANTI-OMOFOBIA: RESOCONTO STENOGRAFICO
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- Pubblicato Martedì, 06 Agosto 2013 11:18
Resoconto stenografico (leggilo alle pagg. 85 e seguenti) della "Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri: Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia (A.C. 245- 280-1071-A)", tenutasi alla Camera dei Deputati ieri, 5 agosto 2013.
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LETTERA APERTA DEI GpV A TUTTI I PARLAMENTARI DELLA REPUBBLICA
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- Pubblicato Lunedì, 29 Luglio 2013 10:03
Roma, li 28 luglio 2013
Legge contro l’omofobia: un serio rischio per la libertà di opinione,
e un pericoloso strumento per una campagna eterofoba e cristianofoba
Onorevoli parlamentari,
intendiamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione i rischi derivanti dal DDL contenente disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia, così come formulato a seguito dell’emendamento dei relatori del 22 luglio scorso, che resta, anche dopo le modifiche apportate, un testo pericoloso sotto il profilo giuridico, come abbiamo evidenziato in un articolo pubblicato il 26 luglio 2013: http://www.lanuovabq.it/it/articoli-testo-cambiato-ecco-perche-e-pericoloso-6953.htm.
In assenza di un’espressa definizione normativa del concetto di «omofobia» e «transfobia», il rischio che si corre è quello di creare una sorta di “reato giurisprudenziale”, il cui contenuto precet-tivo verrà rimesso all’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul singolo caso, con buona pace del principio di oggettività del reato e dei diritti alla libertà di opinione e di credo religioso, sanciti da-gli articoli 19 e 21 della nostra Costituzione.
Tutto ciò ci preoccupa profondamente, giacché, anche alla luce di ciò che accade in altri Paesi europei, con le nuove norme proposte potrà essere considerato comportamento omofobo, ad esem-pio, sostenere pubblicamente:
a) che è giusto impedire agli omosessuali e ai transessuali l’accesso al diritto di sposarsi e a quello di adottare minori;
b) che l’omosessualità rappresenta una «grave depravazione», citando le Sacre Scritture della religione cristiana (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10), o che gli atti compiuti dagli omosessuali sono «intrinsecamente disordinati», «contrari alla legge na-turale», poiché «precludono all’atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frut-to di una vera complementarietà affettiva e sessuale» (art. 2357 Catechismo cattolico).
c) che omosessualità e transessualità appartengono oggettivamente alla sfera etico-morale, e possono quindi essere sottoposte ad un giudizio di riprovazione;
d) che vi sono ambiti nei quali non può considerarsi ingiusta discriminazione il fatto di tener conto della tendenza sessuale (p.e. collocazione di bambini per adozione o affido).
I reati delineati nel disegno di legge sono accomunati dal fatto di porre omosessualità e tran-sessualità quali valori collettivi da proteggere in sé, attraverso una tutela speciale per i soggetti che ne sono portatori, al di là di quella che il sistema penale assicura a qualunque comune cittadino. Appare del tutto evidente che siamo di fronte ad una proposta assurda, oltre che giuridicamente infondata, perché analoga protezione potrebbe essere invocata da una serie infinita di soggetti in ragione di proprie condizioni personali (obesi, fumatori, cacciatori, o anche cattolici praticanti).
Per tutti questi motivi, i Giuristi per la Vita chiedono a tutti i parlamentari chiamati al voto di non approvare il disegno di legge de quo.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Avv. Gianfranco Amato
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