EMERGENZA FAMIGLIA: I FONDAMENTALI SONO DI ATTUALITÀ

di Monica Boccardi

Il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili omosessuali e i contratti di convivenza sta per essere discusso in Senato, dopo l'approvazione del testo unificato in Commissione Giustizia, accompagnato da un elevatissimo numero di emendamenti, proposti da coloro che si oppongono alla sua approvazione.

Come negli altri paesi, in cui i vincoli fra gay sono stati legalmente riconosciuti, in Italia il dibattito culturale alla base di questo D.D.L. riguarda l’allargamento a queste unioni dei diritti elencati nel codice civile e nelle leggi speciali (nella fattispecie praticamente tutti, ad eccezione dell’adozione), finora riservati in via esclusiva alle coppie unite in matrimonio (civile o concordatario) e, dunque, formate da due persone di sesso diverso.

Tale allargamento dei diritti derivanti dall'unione matrimoniale viene giustificato in virtù di una visione “moderna” e “al passo coi tempi” della nozione di famiglia, che si vorrebbe non più collegata all'unione stabile fra uomo e donna con eventuali figli, intesa come fondamento di ogni società civile, ma legata a qualunque legame di tipo “affettivo” fra individui, la cui esistenza giustificherebbe una totale assimilazione dei diritti da tutelare.

Il risultato del recentissimo referendum in Irlanda dimostra che, sotto la spinta di una massiccia propaganda finanziata dalle Lobby internazionali, questi argomenti fanno breccia anche nel cuore e nella mente di popoli di forte e radicata tradizione cattolica. La legge Cirinnà rappresenta dunque il grimaldello per riconoscere, con altro nome, il matrimonio omosessuale anche in Italia, ultimo baluardo dei paesi occidentali a stabilire che le questioni affettive fuori dal matrimonio non siano e non debbano essere regolamentate ed oggetto di diritto.

Perché, allora, è necessario ribadire con fermezza l'opposizione al disegno di legge?

I suoi proponenti insistono caparbiamente sul fatto che un allargamento dei diritti alle coppie same-sex non andrebbe minimamente ad intaccare quelli acquisiti tramite l’istituto matrimoniale già in vigore e di fatto non rappresenterebbe un pericolo per l’istituto familiare “tradizionale”.

In realtà le cose non stanno così e i motivi sono di ordine culturale e giuridico.

Semanticamente, si può definire “famiglia” ogni aggregato di persone che, vuoi per l’esistenza di vincoli di parentela, vuoi per scelta, si trova, o si pone, in una condizione di condivisione della vita, abitando nella stessa dimora, condividendo le risorse per la sopravvivenza, proteggendosi a vicenda, sostenendosi quotidianamente, soffrendo e gioendo insieme e, infine, amandosi l’un l’altro. I vincoli di tipo affettivo, perciò, rappresentano antropologicamente un aspetto importante e caratterizzante l'unione familiare.

Giuridicamente, almeno in Italia, questa tipologia, per così dire allargata, di famiglia è certamente riconosciuta e tutelata dall’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

I Padri costituenti hanno però ravvisato anche l’esistenza di una nozione di “famiglia” che, per il modo in cui si forma, per il fine al quale tende e per la sua fondamentale importanza sociale, educativa, economica e, perché no, politica, merita di essere “riconosciuta” e tutelata in maniera più pregnante.

È la “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, di cui parla l’art. 29 Cost.

Come evidenziato dall’Avv. Amato nella sua audizione alla Commissione del Senato in relazione al d.d.l. Cirinnà, non si tratta di una creazione del legislatore costituente, ma di una presa d’atto e della scelta di dare una tutela maggiore a qualcosa di già esistente che, per le sue precipue caratteristiche ravvisate come prioritarie, merita un quid pluris di tutela, rispetto ad ogni altra formazione sociale.

La Costituzione, come la Corte Costituzionale ha evidenziato (sentenza n. 138/2010 ), ha cioè individuato, nel matrimonio e nella famiglia che nasce dalla sua celebrazione, l’esistenza di una finalità che ha una rilevanza pubblica, sociale, economica e politica di gran lunga maggiore rispetto ad ogni altra formazione. A questo tipo di aggregazione sociale si dà normalmente l’appellativo di “famiglia naturale”.

L’evidenza negata da chi sostiene la necessità di parificare ogni altro tipo di consorzio civile basato sull’amore, sta in questo: ciò che rileva non è l’affetto che lega i suoi membri, non sono l’emozione, il sentimento, il desiderio, o la volontà degli sposi di “fare famiglia”: i sentimenti, le emozioni, infine l’amore, per il diritto non contano, sono elementi accidentali, la cui esistenza o meno rimane del tutto indifferente ed estranea, sia al riconoscimento giuridico di un diritto o di un dovere, sia al suo esercizio, in quanto non possono essere dimostrati, né verificati e nemmeno imposti. La legge si occupa d'altro.

Per questo motivo, l’unico elemento differenziante la famiglia fondata sul matrimonio da qualunque altra formazione sociale è la potenzialità riproduttiva ad essa sottesa.

Nella potenzialità riproduttiva, che è tipica ed esclusivamente propria dell’unione tra l’uomo e la donna, si innesta la presa di responsabilità degli sposi rispetto ad essa, al di là delle eccezioni dell’infertilità accidentale o voluta.

Perché è tanto importante questa caratteristica?

La società può esistere nel tempo ed evolversi solo se nascono nuovi membri della stessa e può mantenersi in equilibrio economicamente, intellettualmente e politicamente, solo se i nuovi membri che vi nascono ricevono cura, protezione ed educazione dai propri genitori.

È infatti evidente che non si può delegare totalmente allo Stato la cura, l’educazione, il sostentamento di ciascuno dei suoi membri: non tanto per il principio di sussidiarietà, quanto perché solo lasciando alla famiglia tali compiti è possibile garantire che ciò avvenga, statisticamente, nel modo migliore possibile, anche grazie alla diversificazione ed alla personalizzazione ad hoc rispetto alle necessità intellettuali ed educative del nuovo nato, di modo che le sue caratteristiche, i suoi talenti, le sue capacità possano svilupparsi al meglio e fiorire, facendo sì che divenga capace di apportare il proprio speciale e specifico contributo alla società intera.

Ed è proprio in questa funzione, unica ed inimitabile, che risiede l’importanza fondamentale della famiglia, in vista del bene comune.

Ovviamente, di fatto, la cura dei figli non è esclusiva della famiglia fondata sul matrimonio: mamme single, vedove e vedovi, coppie di fatto sono in teoria perfettamente in grado di accudire, educare e crescere bambini sani e ottimi cittadini. Ma è evidente che, laddove ciò accade, è a prezzo di grandi sacrifici, e di molti rischi, mentre nel matrimonio vi sono tutte le condizioni sufficienti e necessarie a garantire il massimo risultato.

Ne deriva anche, cambiando punto di vista, dalla parte dei bambini, la necessità di riconoscere il diritto dei fanciulli a nascere, crescere, essere accuditi, educati e istruiti all’interno della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, o almeno nel luogo più simile ad essa che sia possibile garantire, quando manchi la famiglia d'origine.

È dunque indispensabile, da un lato, continuare a riconoscere questo valore aggiunto alla famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna e, dall’altro, tutelarla, affinché non venga esautorata, privata dei privilegi che è giusto riconoscerle e ridotta ad uno dei tanti luoghi possibili in cui nascono e crescono i bambini.

Non a caso anche la Risoluzione ONU del 25.6.14 lo ribadisce, con una dizione del tutto equivalente a quella costituzionale ed a quella della Dichiarazione Universale dei Diritti, confermandone ulteriormente la validità non solo nazionale, ma internazionale, anzi globale: "la famiglia è l’elemento naturale e fondamentale della società".

Che cosa deve intendersi, dunque, con il termine "naturale", richiamato da Costituzione, D.U.D.U. e ONU? Sicuramente non l'appartenenza biologica alla natura in senso lato, in quanto essa raccoglie ogni possibile manifestazione del regno animale, anche in totale contrasto con l'evoluzione umana. Poiché siamo in ambito giuridico è necessario fare riferimento al cosiddetto Giusnaturalismo, all'interno del quale il dibattito, sorto cinque secoli prima di Cristo, è approdato infine alla conclusione che la legge naturale per l'uomo va distinta da quella che può valere per gli esseri viventi in generale, perché l'uomo è un essere razionale, a differenza degli animali.

È dunque tale capacità razionale di distinguere situazioni che sono in se stesse estremamente differenti, per le potenzialità che ne rappresentano il fine, ad imporre la dichiarazione che la famiglia che nasce dal matrimonio è diversa e meritevole di tutela differenziata rispetto a tutte le altre formazioni sociali.

Infatti, tra la parificazione della famiglia matrimoniale a qualsiasi altra formazione sociale e la sostanziale perdita di ogni tutela da parte della famiglia e di ciascuno dei suoi membri, il passo è breve: nel momento in cui qualunque differenza giuridica venga eliminata, scompare la nozione stessa di famiglia ed il singolo diviene preponderante, togliendo valore e protezione soprattutto alla parte più debole della famiglia fondata sul matrimonio, cioè la prole.

Se ogni desiderio assurge a diritto, nulla è più escluso dal novero dei privilegi da riconoscere, ma non vi è nemmeno più alcunché, avente rango giuridicamente superiore, a porre un freno alla cascata di diritti riconoscibili, in potenziale ed effettivo conflitto reciproco.

Ne consegue logicamente anche la perdita della capacità di assumersi responsabilità da parte dei soggetti che compongono il tessuto sociale, i quali si sentono legittimati a pretendere diritti, ma si sentono anche liberi (o meglio, di avere il diritto) di rifiutare i doveri e le responsabilità più o meno gravosi, che li accompagnano, come già avviene con il divorzio.

Laddove, infatti, il presupposto per il riconoscimento di tutela privilegiata alla famiglia non sia più la potenzialità riproduttiva, esclusiva della coppia uomo-donna, ma qualunque tipologia di aggregato affettivo divenga meritevole di esserle parificata, si perde il senso stesso del concetto di famiglia fondata sul matrimonio, ma soprattutto di disperde e si cancella il riconoscimento che la tutela della famiglia sorge proprio in forza della potenziale nascita dei figli, che sono i veri soggetti da proteggere.

Non a caso, infatti, alla petizione relativa al riconoscimento del vincolo omosessuale si accompagna quella relativa al riconoscimento della genitorialità nella coppia omosessuale, pur essendo essa fisicamente impossibile. L'art. 5 del D.D.L. ne è chiara dimostrazione.

I bambini svaniscono quindi dal panorama giuridico come soggetti di diritto meritevoli di tutela, per divenire mero oggetto dei diritti degli adulti.

E così, come è stato possibile sostenere l’esistenza del diritto a non avere figli, e quindi all'aborto, incombe ora quello ad avere figli, e ad averli sani, per chiunque lo desideri, a prescindere dal suo status.

La logica conseguenza di questa deriva, la si vede laddove viene permesso, anzi preteso, di sfruttare la sofferenza di chi desideri un figlio, per fare soldi: la fecondazione artificiale, la maternità surrogata non sono nate e si sono sviluppate a tal punto per pietà e carità, giacché l’adozione era già un ottimo strumento, con un valore aggiunto in più, la risposta al bisogno del bambino orfano di avere una famiglia (quello sì che è un diritto!), ma perché il giro di affari che garantiscono è enorme.

Infatti, esse rispondono ai capricci di coloro che non riconoscono la vita umana in fasce come soggetto di diritti, ma come oggetto del preteso diritto di avere figli: cioè di coloro che non sarebbero certamente candidabili all’adozione, avendo una visione totalmente distorta della maternità e della paternità.

Questo ribaltamento della visione, anche giuridica, della genitorialità, da dono che è fonte di responsabilità e doveri da accogliere e adempiere, a diritto assoluto da esercitare ad ogni costo, è avvenuta in maniera silente, attraverso pietismi pelosi, spacciandola per progresso della medicina, ma sulla base del medesimo egoismo di fondo che anima i sostenitori del diritto all’aborto.

Conseguenza giuridica ineludibile dell'approvazione del D.D.L. Cirinnà, inoltre, sarà la dichiarazione di incostituzionalità della legge sull'adozione (unica esplicitamente esclusa, fra tutte quelle riguardanti i coniugi e il matrimonio), laddove contenga limitazioni all'adozione da parte di coppie non unite in matrimonio: se, infatti, come previsto dall'art. 3 del D.D.L., ogni altra norma relativa al matrimonio ed agli sposi è applicabile anche alle unioni civili omosessuali ad eccezione di quella relativa all'adozione, sarà possibile sostenere la violazione dell'art. 3 cost., a causa dell'esclusione all'accesso all'adozione da parte di quelle coppie.

E ciò comporterà, di fatto, la violazione dell'interesse superiore del fanciullo che si vedrà privato ex lege di una delle due figure genitoriali, femminile o maschile, necessarie alla sua nascita ed alla sua crescita sana ed equilibrata, la cui fondamentale importanza viene, non a caso, negata dai sostenitori del diritto al riconoscimento del matrimonio omosessuale.

Il D.D.L. Cirinnà, infine, parificando totalmente, sotto il profilo dei diritti agibili al loro interno, le unioni omosessuali e le coppie di fatto al matrimonio civile, solo in virtù della mera dichiarazione dell'esistenza di legami affettivi e di convivenza fra gli individui, finisce per porre le basi al fine di ampliare ad libitum l'applicabilità della normativa, originariamente stabilita a tutela della famiglia e della prole, escludendo però la necessità di una preventiva, seria e motivata affermazione dell'assunzione di responsabilità all'interno dell'unione matrimoniale ed aprendo la porta a distorsioni di ogni genere.

Indubbiamente, se verrà emanata la legge Cirinnà, il ruolo sociale fondamentale della famiglia sarà irrimediabilmente compromesso, e sostituito da un omogeneo, indistinguibile coacervo di diritti individuali degli adulti, a scapito di quelli dei più deboli, cioè i bambini.

E, infatti, non a caso, già si affacciano a livello internazionale nuove istanze per la depenalizzazione dell'incesto e della pedofilia, nelle quali si pretenderebbe di vedere l'esercizio di una diversa forma di amore, da riconoscere a sua volta, pretendendo di attribuire alle vittime la capacità di prestare il proprio consenso a tali innamoramenti. Come se fosse possibile ad un bambino, o a un ragazzino, sottrarsi al potere di un adulto, esercitato attraverso la violenza o la fascinazione, per rifiutare le avances indesiderate!

Purtroppo ora anche la pedofilia è stata declassata ad "orientamento" sessuale, se sintonica, o “disturbo” se distonica, da parte dell'American Psychological Association (APA), prima con il DSM IV e poi con il DSM 5, mentre già l'ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 2010 la classifica come mero "disordine" dell'orientamento sessuale, e i media sono invasi da film commoventi che raccontano storie d'amore di natura incestuosa e pedofila.

 

Pubblicato su "La Croce Quotidiano del 28 maggio 2015"

 

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