Gianfranco Amato e Giacomo Rocchi ad "Intra Moenia"
Estratto della puntata di "Intra Moenia" andata in onda il 20 aprile 2020 su Medjugorje Italia Tv
Intervista all'Avv. Gianfranco Amato, Presidente dei Giuristi per la Vita
Uno dei frutti della seconda Marcia nazionale per la Vita, organizzata dall’Associazione Famiglia Domani, dal Movimento Europeo Difesa Vita (Mevd) e da tante altre sigle pro life (svoltasi nel maggo 2012) è stato la nascita dei “Giuristi per la vita”.
L’Associazione intende «promuovere, difendere e tutelare il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale - dice lo Statuto - come fondamento di tutti gli altri diritti. Nel concetto di vita viene ricompresa la struttura naturale della famiglia, intesa come unione tra un uomo e una donna fondata sul matrimonio, il diritto dei genitori ad educare i propri figli e la libertà di professare pubblicamente la propria fede religiosa».
“Giuristi per la vita” vuole offrire un «sostegno concreto sul piano consultivo ed operativo a coloro che, per qualsiasi ragione connessa alla loro attività o alle loro convinzioni manifestate a favore della vita umana, fosse colpito da esposti, minacce, diffide, azioni giudiziarie, da parte di persone, enti pubblici o privati, offrendo loro, se del caso, adeguata difesa tecnica facendo riferimento ad una rete di professionisti sparsi sul territorio nazionale che sarà costituita secondo tempi e modalità da stabilirsi»
Per descrivere l'attività dell'associazione, riportiamo di seguito una delle prime interviste rilasciate dal suo presidente, Avv. Gianfranco Amato.
CHI SIAMO
Intervista all'Avv. Gianfranco Amato, Presidente dei Giuristi per la Vita
Atto costitutivo e Statuto
Consiglio Direttivo
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
N°288616.= di Repertorio N°44830.= di Raccolta
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2013 duemilatredici, il giorno 12 dodici del mese di gennaio in Cologno Monzese nel mio studio in Via Visconti n. 4,
innanzi a me Dr. Aurelio GAVAZZI Notaio in Cologno Monzese iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:
AMATO GIANFRANCO (...)
CIAPPI ARDUINO(...)
PALMARO MARIO GIOVANNI (...)
BORTOLETTO ELISABETTA (...)
BABINI GIAN PAOLO (...)
SPINELLI STEFANO (...)
MANGIAROTTI don GABRIELE (...)
PETRUZZI LORENZO (...)
FERMANI PATRIZIA (...)
DAL BON ABBONDIO (...)
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale stipulano e convengono quanto segue.
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E' costituita tra i comparenti AMATO GIANFRANCO, CIAPPI ARDUINO, PALMARO MARIO GIOVANNI, BORTOLETTO ELISABETTA, BABINI GIAN PAOLO, SPINELLI STEFANO, MANGIAROTTI GABRIELE, PETRUZZI LORENZO, FERMANI PATRIZIA e DAL BON ABBONDIO l'Associazione denominata:
"GIURISTI PER LA VITA"
con sede legale in Roma (RM) Piazza Santa Balbina n. 8.
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L'Associazione non ha fini di lucro.
Lo scopo è specificato nell'allegato statuto.
L'Associazione è duratura illimitatamente dalla data del presente atto.
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La vita dell'Associazione è retta, oltre che dalle norme del presente atto costitutivo, dallo statuto sociale che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera A) a formarne parte e integrante e sostanziale.
Il patrimonio della Associazione è costituito dai versamenti delle quote periodicamente effettuati dai suoi componenti e dalle donazioni di terzi per le finalità dell'Associazione.
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Gli intervenuti determinano che inizialmente il contributo associativo sia stabilito in misura fissa di euro 50,00 (cinquanta virgola zero) per ciascun Socio e quindi per un totale di euro 500,00 cinquecento.
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L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, in carica per tre anni, con i poteri specificati nell'allegato Statuto.
A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i comparenti Signori: AMATO GIANFRANCO, CIAPPI ARDUINO, PALMARO MARIO GIOVANNI, BORTOLETTO ELISABETTA, BABINI GIAN PAOLO, SPINELLI STEFANO e MANGIAROTTI GABRIELE, come sopra generalizzati, i quali, qui presenti, accettano la carica.
Vengono nominati:
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Presidente dell'associazione il signor AMATO GIANFRANCO suddetto;
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Vicepresidenti dell'associazione i signori CIAPPI ARDUINO e PALMARO MARIO GIOVANNI suddetti;
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Segretario dell'associazione la signora BORTOLETTO ELISABETTA suddetta;
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Tesoriere dell'associazione il signor BABINI GIAN PAOLO suddetto.
La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Vengono immediatamente delegati al Presidente Amato Gianfranco ed al Tesoriere Babini Gian Paolo eri di aprire conti correnti bancari e postali ed agire sugli stessi con firma libera e disgiunta.
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Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione con il presente atto costituita.
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Per le firme marginali da apporsi a quest'atto ed all'allegato Statuto vengono delegati i signori AMATO GIANFRANCO e CIAPPI ARDUINO.
I comparenti dichiarano di essere stati adeguatamente informati in materia di protezione dei dati personali ed autorizzano il trattamento e la comunicazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (Antiriciclaggio/Antiterrorismo), i costituiti, debitamente interpellati da me notaio, dichiarano di operare nel proprio esclusivo interesse.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato pubblicazione mediante lettura da me datane con l'allegato ai costituiti che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio qui in calce ed a margine dell'altro foglio, alle ore 12,00 dodici.
Atto di due fogli dattiloscritti e manoscritti da me notaio su cinque facciate intere e parte della sesta facciata.
Firmato:
CIAPPI ARDUINO
DAL BON ABBONDIO
PALMARO MARIO GIOVANNI
BORTOLETTO ELISABETTA
BABINI GIAN PAOLO
SPINELLI STEFANO
MANGIAROTTI GABRIELE
PETRUZZI LORENZO
AMATO GIANFRANCO
FERMANI PATRIZIA
Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo) Allegato A) al rep. n.288616/44830
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"GIURISTI PER LA VITA"
Articolo 1
Denominazione
È costituita l'Associazione denominata "GIURISTI PER LA VITA".
Articolo 2
Associati
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita da soci che hanno partecipato all'atto costitutivo e da coloro che successivamente chiederanno di aderire all'Associazione condividendone pienamente gli scopi. Questi nuovi soci saranno ammessi con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, oltre ad ammettere soci ordinari, può accogliere altre persone come soci onorari senza diritto di voto.
I soci svolgono la loro attività e prestano la propria opera a titolo gratuito.
Articolo 3
Sede
La sede della Associazione è stabilita in Roma, Piazza Santa Balbina n. 8. Con semplice motivata delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferito l'indirizzo della sede legale in altro luogo, purché nello stesso Comune, senza che ciò comporti una modifica dello Statuto.
Sempre con semplice delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere aperti uffici locali o rappresentanze in Italia e all'estero.
Articolo 4
Durata
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea generale dei Soci in sede straordinaria.
Articolo 5
Scopo
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Essa si prefigge di promuovere, difendere e tutelare il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, come fondamento di tutti gli altri diritti. Ai fini del perseguimento delle finalità associative, nel concetto di vita viene ricompresa la struttura naturale della famiglia, intesa come unione tra un uomo e una donna fondata sul matrimonio, il diritto dei genitori ad educare i propri figli, e la libertà di professare pubblicamente la propria fede religiosa.
L'Associazione ha inoltre lo scopo di offrire un concreto sostegno sul piano consultivo ed operativo a coloro che, per qualsiasi ragione connessa alla loro attività o alle loro convinzioni manifestate a favore della vita umana, fosse colpito da esposti, minacce, diffide, azioni giudiziarie, ecc. da parte di persone, enti pubblici o privati, offrendo loro, se del caso, adeguata difesa tecnica facendo riferimento ad una rete di professionisti sparsi sul territorio nazionale che sarà costituita secondo tempi e modalità da stabilirsi.
Per il raggiungimento dei predetti fini, l'Associazione si propone di interloquire anche criticamente con le istituzioni politiche e giurisdizionali, di intervenire nei dibattiti giuridici e, più in generale, ovunque sia posto in discussione il principio della sacralità e intangibilità della vita umana.
L'Associazione, inoltre, promuove la collaborazione con le altre organizzazioni che perseguono finalità consimili e propone iniziative comuni per la riaffermazione della cultura della vita come universale espressione di civiltà.
A titolo esemplificativo, l'attività dell'Associazione esplicherà la propria azione:
- promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri, dibattiti, iniziative culturali, formative, sociali e politiche;
- promuovendo forum sulla rete, interventi su tutti i mezzi di informazione, televisivi, radiofonici, giornalistici;
- promuovendo centri di ascolto per medici, sanitari, donne, ecc. che si trovino in difficoltà per la loro testimonianza a favore della vita.
Articolo 6
Organi
Gli Organi della Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo emanerà un regolamento che disciplina le modalità di convocazione e funzionamento degli organi statutari e le operazioni di elezione delle cariche.
Articolo 7
L' Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i componenti della Associazione.
L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo del suo Presidente con lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo da inviarsi non meno di 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima a mezzo telegramma, ovvero a mezzo fax o e-mail.
Il Consiglio Direttivo, nello stesso avviso potrà fissare la data di una seconda convocazione.
I verbali delle adunanze della Assemblea sono redatti nell'apposito libro delle adunanze, custodito presso la sede, dal Segretario, nominato dal Presidente, che, dopo averne data lettura ai partecipanti all'assemblea, vi appone la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente. I verbali sono redatti da un Notaio qualora l'assemblea deliberi modifiche statutarie.
L'assemblea può essere validamente e ad ogni effetto riunita anche mediante collegamento audiovisivo purché i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e possano visionare la documentazione allegata. Il Segretario, su indicazioni del Presidente, può conservarne la registrazione.
Il verbale della riunione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti i soci dell'Associazione a mezzo fax, o posta elettronica o altri mezzi idonei di comunicazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Può
essere convocata tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci o dal Consiglio Direttivo specificando i motivi da porre all'ordine del giorno.
Articolo 8
Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea
Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ogni socio ammesso all'Assemblea ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli iscritti aventi diritto e - in seconda convocazione - con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.
Possono essere conferite deleghe scritte solo ad un altro socio che non potrà riceverne più di tre.
Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci intervenuti, in proprio o per delega.
Le eventuali astensioni non sono conteggiate ai fini di tale maggioranza.
Per eleggere le cariche associative è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei soci intervenuti ed in caso di parità di voti si intenderà eletto il candidato più anziano di età.
Per le modifiche statutarie o l'anticipato scioglimento dell'Associazione è necessaria sia in prima che in seconda
convocazione la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
L'Assemblea decide le linee generali dell'azione associativa, nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, ne valuta l'attività, approva i bilanci, ha il potere in sede straordinaria di modificare lo Statuto e di determinare lo scioglimento dell'Associazione.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 15 (quindici) membri, scelti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, uno o più vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario, e i Probiviri.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di recesso o dimissioni di più della metà dei membri del Consiglio, il Presidente procederà a convocare l'Assemblea per procedere alla sostituzione dei posti vacanti da eleggersi con le stesse formalità.
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente in date prefissate, oppure è convocato dal Presidente, direttamente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, dandone idonea comunicazione con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, salvo motivi di grave urgenza, a tutti i membri del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo ed ora dell'adunanza.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze sono validamente costituite qualora siano intervenuti tutti i membri del Consiglio;
delle riunioni devono essere redatti su apposito registro i verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da altro membro designato dal Consiglio stesso. Queste potranno anche tenersi per video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale e possano visionare e ricevere la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario per redigere il verbale di riunione del Consiglio e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro.
Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.
Nel quadro degli orientamenti indicati dall'assemblea, il Consiglio Direttivo:
- determina gli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione delle attività istituzionali;
- ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
- affida a singoli componenti della Associazione, qualora lo ritenga opportuno, l'esecuzione di specifici incarichi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- può deliberare la costituzione di commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi e lo svolgimento di specifici compiti, e può avvalersi della consulenza di esperti anche ammettendoli, di volta in volta, alle proprie riunioni;
- predispone i regolamenti interni per il funzionamento degli organi della Associazione.
Il Consiglio può delegare al Presidente o a qualunque altro suo componente, anche disgiuntamente, alcuni dei suoi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, conferendo al delegato anche la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nell'ambito dei poteri delegati.
Articolo 10
Il Presidente e i Vicepresidenti
Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio, coordina e garantisce la corretta attuazione di tutte le attività facenti capo all'Associazione e delle decisioni del Consiglio.
I Vicepresidenti affiancano e collaborano con il Presidente sostenendone l'azione e lo sostituiscono in caso di suo impedimento svolgendo le mansioni da lui o dal Consiglio Direttivo delegategli.
Il Regolamento stabilisce i settori di specifica competenza di ogni
Vicepresidente. Articolo 11
Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne all'Associazione e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo, tiene la contabilità e predispone il bilancio dell'Associazione.
Il Tesoriere ha la facoltà di incassare somme di qualsiasi importo specificandone la causale nel registro della contabilità e rilasciandone ricevuta, nonché di eseguire i pagamenti necessari per l'espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà determinare quali poteri potranno essere esercitati dal Tesoriere con firma singola, e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro Consigliere delegato.
Articolo 12
Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e del Consiglio, conserva e tiene in ordine la corrispondenza, aggiorna e custodisce i registri con i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; adempie ad ogni altra
funzione a lui attribuita dal Consiglio e prevista nel regolamento.
Articolo 13
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dalla Assemblea preferibilmente fra gli iscritti ad uno degli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, degli Avvocati, dei Revisori Contabili. L'Assemblea generale nomina con gli stessi criteri anche due supplenti.
Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sulla gestione economica dell'Associazione,
b) convoca l'Assemblea generale qualora questa sia un obbligo e non vi provveda il Consiglio Direttivo;
c) riferisce all'Assemblea sul Bilancio consuntivo annuale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei tre Probiviri dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di esaminare le condotte personali di soci, anche se membri di organi dell'Associazione, non conformi ai dettami ed alle finalità dello statuto, ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo in forma scritta.
Il Collegio deciderà senza formalità salvo il rispetto del principio del contraddittorio nei confronti dell'interessato o degli interessati. In casi gravi di indegnità potrà essere deliberato l'esclusione dell'interessato dall'associazione, salvo ulteriori conseguenze a tutela del buon nome dell'Associazione.
Articolo 15
Recesso del Soci
Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente; egli non può vantare alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto rimarrà destinato alle finalità associative.
Articolo 16
Esercizio finanziario
L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Assemblea Ordinaria, deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
Articolo 17
Patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito dai versamenti delle quote periodicamente effettuati dai suoi componenti e dalle donazioni di terzi per le finalità dell'Associazione.
Articolo 18
Entrate
L'Associazione non ha scopo di lucro; essa trae i mezzi necessari per le sue attività attraverso:
a) le quote dei Soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) le oblazioni e contributi liberali da parte di enti pubblici e/o privati;
c) erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
d)ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.
Articolo 19
Gruppi locali
L'Associazione potrà svilupparsi sul territorio anche attraverso la costituzione di gruppi locali, a livello regionale e/o provinciale per perseguire con maggiore efficacia e tempestività gli scopi della Associazione lì dove la sua azione è richiesta o necessaria.
Tali gruppi sono dotati di piena autonomia organizzativa e rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni anche se dovranno richiamarsi alle finalità ed al modello organizzativo di questo statuto. Collaborano con l'Associazione favorendo la diffusione capillare della sua azione di sostegno alla vita nelle istituzioni e in ogni altro contesto locale.
Questi gruppi possono adottare la denominazione di "Sezione Locale dei Giuristi per la Vita".
Attraverso i propri rappresentanti eletti dovranno comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo notizia della loro costituzione, dei loro associati, delle loro attività svolte ed ogni altra utile od opportuna.
La loro collaborazione con l'Associazione e l'uso della corrispondente denominazione può cessare per decisione insindacabile del Consiglio Direttivo ove l'attività del gruppo locale risulti incompatibile con le finalità della Associazione o ad esse estranea.
Articolo 20
Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente Statuto potranno essere validamente adottate dall'Assemblea generale, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Associazione ed alla presenza di un notaio che ne redigerà il relativo verbale.
Articolo 21
Cessazione e liquidazione
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente in carica a detta data o altra persona nominata dall'assemblea avrà i poteri per svolgere tutte le attività relative alla fase di liquidazione ed estinzione dei rapporti secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.
L'intero patrimonio in essere al momento della cessazione e liquidazione dell'Associazione sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ad altro ente o associazione avente scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto.
Articolo 22
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cologno Monzese, il 12 (dodici) gennaio 2013 (duemilatredici).
Firmato: Firmato: CIAPPI ARDUINO
DAL BON ABBONDIO
PALMARO MARIO GIOVANNI
BORTOLETTO ELISABETTA
BABINI GIAN PAOLO
SPINELLI STEFANO
MANGIAROTTI GABRIELE
PETRUZZI LORENZO
AMATO GIANFRANCO
FERMANI PATRIZIA
Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)
Consiglio Direttivo
Presidente
AMATO GIANFRANCO
Vicepresidente e Segretario
MARTiNI FILIPPO
Tesoriere
BABINI GIAN PAOLO
Consiglieri
MARISTELLA PAIAR, GIORGIO SACCO, MANGIAROTTI GABRIELE, CLAUDIO CORRADI